Materie del servizio
A chi è rivolto
- Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
- Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": in tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).
Come fare
Modalità di presentazione al comune?
E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
- Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
- Comune ove è avvenuto il parto
- Comune di residenza dei genitori
- Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
- Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)
Se la dichiarazione viene fatta al Comune occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile oppure telefonare all'ufficio.
Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto.
Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.
Cosa serve
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.
- Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
- Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante.
- Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti]
- Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità]
- Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]
Cosa si ottiene
Il riconoscimento del figlio
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: La conclusione del procedimento è immediata.
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Ultimo aggiornamento: 14 marzo 2025, 12:26