Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Descrizione
Normativa
Circolare n.9/2012 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni contenente le istruzioni operative per l'attuazione dell'art.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale"). Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. Testo unico sulla documentazione amministrativa.
Come fare
La richiesta di cambio di residenza o di abitazione deve essere presentata all’ufficio anagrafico del municipio competente per territorio con le seguenti modalità:
- di persona, ritirando e compilando il modello fornito dal personale addetto allo sportello;
- con raccomandata;
- via fax al numero: +39.0142.943817
- per posta elettronica ordinaria: ufficio.demografico@comune.cerrina.al.it
- per posta elettronica certificata: comune.cerrina@pec.it
Importante Nei casi sopra elencati si deve ritirare il modulo presso il Municipio oppure scaricarlo dal sito del Comune (vedi allegati). Dopo averlo compilato in ogni sua parte e firmato si potrà trasmetterlo con raccomandata o fax insieme con una fotocopia completa (fronte - retro) del proprio documento d’identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R.445/2000). L’invio per posta elettronica ordinaria presuppone la scansione completa del modulo e del documento d’identità fronte-retro.
Per l'invio mezzo posta elettronica certificata PEC è necessario che la dichiarazione sia trasmessa con l'indirizzo di posta elettronica certificata intestata al dichiarante. In questo caso, non è necessario allegare la scansione del documento di identità.
Firma digitale
Qualora ne sia in possesso, il dichiarante può sottoscrivere la dichiarazione con la propria firma digitale in corso di validità e rilasciata da un ente accreditato. In questo caso la dichiarazione può essere inviata al Comune anche attraverso posta elettronica ordinaria
Cosa serve
Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica (vedi allegati). L’ufficiale d’anagrafe non potrà accettare domande in carta libera o in un formato diverso o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco.
Cosa si ottiene
Si ottiene la residenza.
Tempi e scadenze
Avvertenze importanti
Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente un’altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso. In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile. Il consenso potrà essere fornito:
- di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio
- compilando l’apposito campo nel modello di dichiarazione e allegando una fotocopia (fronte – retro) del documento di identità
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l’ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.
Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta. In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l’annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione. In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.
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Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2025, 16:49