Materie del servizio
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Come fare
Peri soli Permessi di Costruire, Denunce di Inizio Attività e Segnalazioni Certificate di Inizio attività già rilasciati o depositati entro la data del 22/06/2013, è stata introdotta dall’art. 30 commi 3 e 4 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, una forma “automatica” di proroga di efficacia dei titoli abilitativi edilizi sia per l'inizio lavori che per il termine di ultimazione degli stessi.
Diversamente da quanto previsto in via ordinaria l’interessato non dovrà presentare nessuna richiesta di proroga, né specificare alcuna motivazione o attendere un provvedimento da parte dell’Amministrazione, ma per ottenere la proroga sarà sufficiente presentare unicamente una semplice comunicazione.
Al termine della sezione è presente il fac-simile di modulo da presentare per effettuare la comunicazione.
E’ importante sapere che la proroga, per entrambi i termini, può essere accordata esclusivamente per fatti sopravvenuti estranei alla volonta' del titolare del permesso ed in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
Qualora la proroga non venga accordata, decorsi i termini previsti nel Permesso di Costruire, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito sarà in questo caso subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
Cosa serve
Compilare e consegnare il documento presente nel servizio.
Cosa si ottiene
La conferma per la richiesta proroga inizio o fine lavori Permesso di Costruire
Tempi e scadenze
Termine proc. 30gg dall’istanza
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Documenti
Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2025, 12:36